Art. 5.
(Istituzione di pensionati pubblici per equini).

      1. Lo Stato promuove e finanzia l'istituzione di pensionati pubblici per equini

 

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anziani, malati o che i proprietari non sono più in grado di mantenere.
      2. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 4, stabilisce, con proprio decreto, il numero dei pensionati di cui al comma 1, tenuto conto delle prevedibili richieste, la loro dislocazione sul territorio nazionale secondo criteri di distribuzione, nonché le norme relative alla loro gestione.
      3. I pensionati dei cui al comma 1 devono garantire un orario quotidiano di apertura al pubblico.
      4. Gli equini ospitati nei pensionati pubblici possono essere dati in affidamento solo a soggetti privati, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ad enti morali che diano garanzie di buon trattamento degli animali. Ogni mutamento di soggetto affidatario, anche se temporaneo, deve essere comunicato ai competenti servizi veterinari della ASL, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, i quali, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni animaliste, effettuano controlli periodici per accertare le condizioni di custodia degli animali. Nel caso in cui vengono riscontrate violazioni della presente legge, gli equini devono essere sequestrati e riconsegnati ai rispettivi pensionati pubblici di provenienza.
      5. Nelle more dell'istituzione di pensionati pubblici, il Ministro della salute può stipulare apposite convenzioni con strutture private che già svolgono attività di accoglienza di equini anziani e malati e che abbiano i requisiti necessari ai fini della garanzia del loro buon trattamento.